Non appare ragionevole pretendere che la mancata allegazione di copia del contratto bancario comporti, di per sé, il rigetto della domanda […] poiché incomberebbe su parte attrice l’onere di “provare che la relativa conclusione fosse avvenuta in violazione dell’obbligo della forma scritta a pena di nullità, imposto dall’art. 117 TUB”. Tali argomentazioni non appaiono irresistibili: […] non è possibile fornire prova negativa dell’esistenza della res.
Il contratto o esiste fisicamente (per essere stato sottoscritto) e allora il mancato versamento in atti appare ingiustificabile (solo l’allegazione in giudizio ne determina l’esistenza processuale), oppure questo manca, con conseguente nullità radicale sostanziale, ai sensi dell’art. 117 comma 3 TUB (BOZZELLI G., Banche: informazione, responsabilità e tutela dati personali, AdMaiora Trani, 2018, Cap. VII, pp.427 segg.).