In un giudizio patrocinato dal nostro Studio Legale, il Tribunale capitolino, accogliendo il reclamo avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, proposta con ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c., avverso l’attività esecutiva della banca in relazione a due contratti di mutuo, ha sospeso l’esecuzione relativa al pignoramento di due immobili dell’imprenditore e ha affermato alcuni principi di diritto:

  • l’originario contratto di mutuo, stipulato in forma pubblica, risulta superato dalla successiva rinegoziazione con mera scrittura privata,
  • nei casi di esecuzione proposta sulla scorta di mutuo rinegoziato in forma di scrittura privata semplice (molto frequenti) deve ritenersi l’insussistenza di un valido titolo esecutivo per difetto di forma, dal momento che non ricorrono le fattispecie di cui all’articolo 474 c.p.c. comma 2 n.1,2,3.
  • il sintagma “ scrittura privata autenticata” previsto dall’art. 474 c.p.c. indica un documento contenente dichiarazioni di scienza o di volontà, firmato da una o più parti (sottoscrizione), il quale può essere redatto sia su un tradizionale supporto cartaceo, che avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche;
  • l’autenticazione consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive, sicché vanno escluse le mere scritture private;
  • per valere come titolo esecutivo, la rinegoziazione dei contratti di mutuo deve necessariamente rivestire la forma di scrittura privata autenticata (ovvero la stessa forma del contratto modificato).
    Mi sia consentito evidenziare che l’inidoneità del contratto di mutuo fondiario come titolo esecutivo è da sempre sostenuta dal nostro Studio con ottimi risultati ed è argomento ampiamente affrontato nella mia ultima monografia: G.BOZZELLI, La documentazione nelle controversie bancarie, Parte V, Cap. 2, pp. 393-473, Maggioli, 2021.

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